Art. 5.
(Poteri di indagine).

      1. Il Garante nazionale e i Garanti regionali, nell'ambito della rispettiva competenza, possono richiedere alle pubbliche amministrazioni, organismi, enti o persone di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela dei minori.
      2. Il Garante può ordinare che attraverso i funzionari delle istituzioni pubbliche o attraverso proprio personale siano effettuate, con riferimento a determinate situazioni di minori al di fuori dell'ambito familiare, indagini o ispezioni, del cui esito deve essere data loro immediata informazione.
      3. Il Garante può visitare liberamente luoghi, quali case-famiglia, comunità, luoghi di detenzione, ospedali e altri istituti pubblici o privati in cui sono ospitati minori fuori dalla famiglia.
      4. Quando il Garante ha notizia di situazioni pregiudizievoli o di abbandono concernenti un minore o in danno di minori, ne fa tempestiva segnalazione al pubblico ministero presso la giurisdizione minorile.
      5. Quando il Garante ha notizia di reati perseguibili d'ufficio, commessi da minori o in danno di minori, ne dà comunicazione all'autorità giudiziaria competente.
      6. Quando, a seguito di ispezioni o di informative comunque ricevute, il Garante ha notizie di negligenze, abusi o mancata attuazione dei diritti dei minori, può richiedere informazioni ulteriori. Nel caso di accertata violazione dei diritti dei minori, il Garante indica alla competente autorità i rimedi atti a rimuovere la situazione, senza pregiudizio per le necessarie denunce a fini penali, amministrativi o disciplinari.